Descrizione
Un cenno sulle origini della metrologia legale
La metrologia legale è stata introdotta in Italia con il Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088. L'art. 11 del Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure stabilisce che: «Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro (anche per scrittura privata) dovrà farsi in pesi o misure legali».
Tali misure legali sono individuate dal D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, che ammette lo spazio e il tempo come misure primarie di base del Sistema Internazionale (S.I.) e la velocità — ossia il rapporto matematico tra spazio e tempo — come misura derivata (ai sensi dell'art. 4, Capo I dell'Allegato al citato Decreto).
Di conseguenza, ogni autovelox utilizzato sul territorio nazionale ricade nel regime della Legge 11 agosto 1991, n. 273, rientrando pienamente nell'ambito della metrologia legale.
Infine, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015 ha confermato che la velocità è un'unità di misura derivata dal rapporto tra spazio e tempo. Tali grandezze sono misurabili solo tramite appositi strumenti soggetti alla Legge n. 273/1991 (Istituzione del Sistema nazionale di taratura). Ne consegue che, in mancanza sia di omologazione sia di taratura da parte dell'Ente competente — originariamente il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, poi MISE e oggi MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) —, tutti gli atti emessi devono essere considerati nulli per legge. Le leggi (compreso il Codice della Strada, in quanto legge speciale) e le sentenze della Corte Costituzionale costituiscono fonti primarie, alle cui norme non è possibile derogare.
Metrologia legale: chi se ne occupa?
D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802
Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura (G.U. n. 302 del 3-11-1982 – Suppl. Ordinario)
Art. 5: «La vigilanza sull’applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, (ora MIMIT) che la esercita tramite l’ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici».
La Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 sugli strumenti di misura (nota come Direttiva MID) è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22. Il provvedimento definisce i requisiti metrologici e fisico-meccanici per dieci tipologie di strumenti, tra cui gli strumenti per la misurazione della dimensione (ossia il metro).
Dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo (18 marzo 2007), gli strumenti MID devono recare la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare «M», apposte dal fabbricante o sotto la sua diretta responsabilità.
Per gli strumenti conformi alla normativa previgente al 30 ottobre 2006, la commercializzazione e la messa in servizio sono state consentite fino al 30 ottobre 2016. Gli strumenti MID per i quali non era previsto il controllo metrologico legale prima di tale data possono continuare a essere utilizzati a condizione che:
1. fossero già in servizio alla data di entrata in vigore della direttiva;
2. non vengano spostati dal luogo di utilizzo.
Controlli periodici e vigilanza sul mercato:
La Direttiva MID non stabilisce regole per i controlli periodici, delegando la disciplina ai singoli Stati membri. In Italia è il Ministero competente a definire i criteri per le verifiche metrologiche successive alla messa in servizio.
La vigilanza sul mercato interviene tra l'immissione sul mercato e la messa in servizio: tale funzione è affidata alle Camere di Commercio, che segnalano al Ministero gli strumenti non conformi ai requisiti (Decreto 29 agosto 2007).
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali (G.U. n. 92 del 21-4-1998 – Suppl. Ordinario n. 77)
Art. 18 – Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura, la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro, la definizione di norme in materia di metrologia legale e l'omologazione di modelli di strumenti di misura.
Art. 20 – Funzioni delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
1. Sono attribuite alle Camere di Commercio le funzioni già esercitate dagli Uffici Metrici Provinciali.
2. Presso le Camere di Commercio è individuato un responsabile delle attività di tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento al controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura.
Per una valutazione della tua situazione specifica è necessario esaminare il verbale e la documentazione disponibile. Richiedi assistenza.