Come funziona AutoveloxKO?

Richiedere assistenza è più semplice di quanto pensi.

Hai ricevuto una multa da autovelox e vuoi capire se puoi contestarla? Con AutoveloxKO puoi inviare il tuo verbale online e richiedere una valutazione della documentazione.

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Il servizio

4 semplici passaggi

Scorri per vedere come funziona la richiesta, dal modulo fino alle comunicazioni via email.

01 Modulo online

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Inserisci i tuoi dati e le informazioni riportate sul verbale. Il modulo ti guiderà passo dopo passo nella compilazione.

02 Documenti

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Carica una copia leggibile del verbale, fronte e retro. Non è necessario creare un account o registrarsi.

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La documentazione inviata potrà essere esaminata. Eventuali aggiornamenti o richieste di informazioni ti saranno comunicati attraverso i recapiti indicati.

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IMPORTANTE

Allega esclusivamente il verbale fronte e retro. Non inviare moduli relativi ai punti patente, ricevute di pagamento o documenti non richiesti.

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Attenzione alle scadenze

Le multe e le procedure di ricorso sono soggette a termini specifici. È importante controllare le date riportate sul verbale e sulla documentazione di notifica.

L'invio del modulo ad AutoveloxKO non sospende automaticamente i termini previsti dalla legge.
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FAQ

Domande frequenti

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È possibile fare ricorso per tutti gli apparati adibiti al controllo elettronico della velocità, in quanto tutti gli autovelox, come da sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, sono strumenti di misura e, come tali, ricadenti nel Regio Decreto del 23/08/1890, n. 7088 (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15/09/1890 - Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d’Italia del 20 luglio 1890, n. 6991). Ciò considerato, la velocità, seppur non essendo un'unità di misura, per essere calcolata si avvale di due unità di misura: "Spazio" e "Tempo".

I nostri ricorsi si fondano sull'illegittimità degli apparati di misurazione della velocità (autovelox), in quanto privi del prescritto Decreto Ministeriale di omologazione approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come richiesto dalla legge. Di fronte a una scrupolosa analisi documentale da parte degli organi giudicanti, la sussistenza di tali vizi di legittimità costituisce il presupposto per l'accoglimento del ricorso.

Oltre che per i motivi relegati al posizionamento degli strumenti e degli agenti, non sempre dimostrabili in sede di giudizio, in quanto relegati a percezioni ed a situazioni remote, i motivi principali sono di legalità. Le mancate legalità vertono su dati inconfutabili in merito alle prescrizioni di legge e rilevabili dalle carte documentali proprie dello strumento, quindi alla Omologazione, Approvazione e Taratura, quali atti pubblici.

No. Ai sensi dell’art. 203, comma 3, del Codice della Strada, il pagamento della sanzione (anche in misura ridotta) estingue l'obbligazione e preclude qualsiasi possibilità di proporre ricorso. Pertanto, è possibile fare ricorso solo se la multa NON è stata pagata.

L'art. 126-bis del Codice della Strada stabilisce che, se la violazione comporta la decurtazione dei punti, il proprietario del veicolo deve comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale. L'omessa comunicazione comporta una sanzione amministrativa di circa 300 €, ma evita la decurtazione dei punti e l'eventuale sospensione della patente.
La sospensione in pendenza di ricorso: Sia la Corte Costituzionale (sentenze n. 27/2005 e n. 286/2010), sia il Ministero dell'Interno (circolare del 29/04/2011), sia la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24012/2022) hanno confermato che in pendenza di ricorso il termine per comunicare i dati è sospeso, previa comunicazione all'ente accertatore dell'avvenuta impugnazione.
I rischi operativi e la nostra soluzione: Poiché alcune amministrazioni notificano comunque il verbale per mancata comunicazione (costringendo ad opporsi una seconda volta, talvolta presso sedi distanti come Roma per i Tutor), ed essendosi verificati smarrimenti dei moduli inviati separatamente, consigliamo di inserire i dati del conducente direttamente all'interno del testo del ricorso.
Dati necessari per l'inserimento nel ricorso:
Nome e Cognome: …………………………………………………….
Nato/a il: GG/MM/AAAA a: …………………………………
Residente a: …………………… VIA ……………………………..
Patente n°: …………………… Categoria: ……….
Rilasciata da: …………………… in data: GG/MM/AAAA
Valida fino al: GG/MM/AAAA

Non esiste una scelta migliore in assoluto: entrambe le opzioni presentano vantaggi e caratteristiche differenti.
Ricorso al Prefetto (Gratuito, salvo spedizione):
Vantaggi: Nessuna tassa giudiziaria da pagare (si paga solo la raccomandata A/R).
Svantaggi e rischi: I ricorsi vengono spesso esaminati da personale amministrativo non sempre aggiornato sulla giurisprudenza (es. sentenza Corte Costituzionale n. 113/2015). In caso di rigetto, la sanzione viene raddoppiata; tuttavia, si potrà impugnare l'ordinanza dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni.
Ricorso al Giudice di Pace (A pagamento, ma con garanzia giurisdizionale):
Vantaggi: Si ricorre per l'importo originario della sanzione (senza raddoppio). Inoltre, nel ricorso è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute (cosa non prevista con il Prefetto).
Svantaggi: Comporta il versamento del Contributo Unificato tassa statale di 43 € oltre al costo della raccomandata A/R.
* Importo del Contributo Unificato per sanzioni di valore fino a 1.100 € (aggiornato al 12/03/2024)

Il ricorso al Prefetto rappresenta un passaggio strategico fondamentale in quanto mette alla prova la tempestività della Pubblica Amministrazione nel rispetto di un iter procedimentale rigido e scandito da precisi termini di legge:
I passaggi intermedi e il decorso dei termini: Quando il ricorso viene inoltrato, la legge impone una serie di passaggi obbligatori tra i vari uffici:
L'invio degli atti dal Prefetto all'organo accertatore (es. Polizia Locale o Stradale) per le controdeduzioni e la relazione istruttoria.
La restituzione del fascicolo dall'organo accertatore alla Prefettura.
L'istruttoria interna agli uffici prefettizi e la firma del provvedimento.
La trasmissione dell'Ordinanza-Ingiunzione agli organi di notifica ed la successiva notifica finale al cittadino.
Se la somma di questi passaggi intermedi supera i termini tassativi previsti dal Codice della Strada (artt. 203 e 204 C.d.S.), il Prefetto perde il potere sanzionatorio e il ricorso si intende accolto per silenzio-assenso.
Ulteriori vizi da far valere dinanzi al Giudice di Pace: Qualora il Prefetto dovesse emettere un’Ordinanza di rigetto, essa potrà essere impugnata entro 30 giorni dinanzi al Giudice di Pace. Le motivazioni scarse o generiche del rigetto, unitamente al mancato rispetto dei tempi nei singoli passaggi d'ufficio, forniscono ulteriori e imbattibili motivi di illegittimità procedurale da far valere in sede giudiziale.

I termini per presentare ricorso decorrono dalla data di notifica del verbale (o dell'ordinanza) e sono:
Ricorso al Prefetto: entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Ricorso al Giudice di Pace: entro 30 giorni dalla notifica del verbale oppure entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza di rigetto del Prefetto.
⚠️ Urgenze e scadenze imminenti: In fase di compilazione del modulo di ricorso sul nostro sito, seleziona la Priorità 5 se mancano meno di 10 giorni alla scadenza dei termini (sia per il Prefetto che per il Giudice di Pace), così da consentirci di gestire la pratica con la massima tempestività.

Sì. Ai sensi dell’art. 317 del Codice di Procedura Civile, nelle cause davanti al Giudice di Pace di valore non superiore a 1.100 euro (limite che consente la difesa personale ai sensi dell’art. 82 c.p.c.), il ricorrente può delegare una persona di propria fiducia (es. un familiare o conoscente) tramite un mandato di rappresentanza processuale volontaria.
Come funziona: Il delegato sostituisce il ricorrente in udienza per discutere la causa e gestire gli atti. Tuttavia, il Giudice conserva sempre la facoltà di richiedere la presenza personale del delegante per accertarsi dell'autenticità del mandato o per esperire il tentativo di conciliazione (art. 320 c.p.c.).
Il nostro supporto: Per tutti i clienti che richiedono il ricorso con noi, forniamo il modulo di delega/rappresentanza processuale precompilato, pronto per essere firmato e presentato in udienza.

Costi contenuti: Un legale richiede non meno di 150-200 € solo per la stesura del ricorso (escluse le spese di spedizione e la presenza in aula). Con noi ottieni una redazione tecnica e altamente specializzata a una frazione di questo costo.
Semplicità di inoltro: Il ricorso al Prefetto è lineare. Basta seguire le istruzioni fornite a fine atto e allegare verbale e busta in originale.
Vantaggio della spedizione all'ente accertatore: Spedendo o consegnando a mano il ricorso all'ente accertatore (comando di Polizia/Vigili indicato come "TRAMITE"), si evita la doppia comunicazione per i dati conducente.
Strategia sulla spedizione cartacea: Sconsigliamo l'uso della PEC e suggeriamo la raccomandata A/R cartacea. I tempi di gestione del cartaceo da parte della Pubblica Amministrazione portano spesso al superamento dei termini di legge, creando presupposti imbattibili per il successivo ricorso al Giudice di Pace.

I costi per la stesura del ricorso variano in base alla gravità dell'infrazione contestata (art. 142 del Codice della Strada) e alla sede scelta (Giudice di Pace o Prefetto).Cosa include il servizio: La redazione tecnica e personalizzata dell'atto di ricorso, fornita con le istruzioni dettagliate per l'inoltro. Cosa non include: Le spese di spedizione (raccomandata A/R o contributo unificato per il G.d.P.) e la presenza fisica in aula, in quanto l'atto deve essere sottoscritto e inviato direttamente dal cittadino allegando il verbale e la busta in originale.
Eccesso di Velocità Contestato
Art. 142 C.d.S.
comma 7 Ricorso Giudice di Pace (GdP) €15 Ricorso Prefetto €23
comma 8 Ricorso Giudice di Pace (GdP) €38 Ricorso Prefetto €48
comma 9 Ricorso Giudice di Pace (GdP) €78 Ricorso Prefetto €98
comma 9 bis Ricorso Giudice di Pace (GdP) €102 Ricorso Prefetto €118

Sì, puoi inviare i dati del verbale e la documentazione richiesta per consentire una valutazione preliminare della tua situazione.

No. Puoi compilare il modulo e inviare la richiesta senza creare un account.

Compila il modulo disponibile nel menu principale (in alto) alla voce “RICHIEDI UN RICORSO”, allegando un solo verbale per volta completo di tutte le sue pagine e avvertenze (escludendo i bollettini di conto corrente postale e i moduli per la dichiarazione dati della patente).

È richiesto il verbale completo, fronte e retro. Evita di allegare documenti non richiesti.

Puoi inviare la richiesta indicando correttamente le date del verbale. Tuttavia, l’invio non garantisce che la pratica possa essere esaminata prima della scadenza.

Di norma accettiamo e prendiamo in carico le richieste di ricorso previa regolarizzazione della pratica almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini, salvo accordi preventivi presi direttamente con il nostro staff per gestioni urgenti.

Al termine della procedura riceverai una conferma e un numero identificativo della pratica.

Se ti accorgi di aver inserito informazioni errate, puoi contattare AutoveloxKO indicando il numero della tua pratica.

No. L’invio del modulo costituisce una richiesta di assistenza e non equivale alla presentazione di un ricorso presso le autorità competenti.

L'inoltro del ricorso viene eseguito direttamente dal cittadino, consentendo un notevole risparmio economico rispetto alle tariffe professionali tradizionali (un legale richiede non meno di 150-200 € per la sola stesura, oltre alle spese di gestione e di eventuale cancelleria).
Ricorso al Prefetto: È la procedura più semplice e diretta. Insieme al testo del ricorso preparato dal nostro staff, riceverai le istruzioni dettagliate con la lista precisa degli allegati da inserire nella busta (verbale originale, busta della notifica, ed eventuali documenti a supporto).
Ricorso al Giudice di Pace: Per le modalità dettagliate, i modelli di presentazione, il pagamento del Contributo Unificato e l'iscrizione a ruolo della causa, consulta la guida dedicata presente sul nostro sito
Le procedure per inoltrare il ricorso al G.d.P sono presenti in un preciso articolo a lui dedicato (istruzioni), clicca qui e sarai a lui reindirizzato.

Conservare con cura ogni documento è fondamentale per tutelarsi e per gestire eventuali fasi successive del procedimento, come l'impugnazione di un rigetto prefettizio davanti al Giudice di Pace. o eventuale cartella esattoriale.
Cosa conserviamo noi: Inviandoti la stesura dell'atto, conserviamo una copia dei file elaborati nei nostri archivi (a meno che tu non ne richieda esplicitamente la cancellazione). Qualora perdessi l'atto redatto da noi, potremo inviartelo nuovamente via email.
Cosa devi conservare tu: Non siamo in possesso delle tue ricevute di spedizione o di consegna (ricevute della raccomandata A/R, cartoline di ritorno, timbri di protocollo o ricevute del contributo unificato). Tali ricevute originali sono indispensabili per dimostrare il rispetto dei termini di legge.
💡 I nostri consigli pratici per non perdere nulla:
Inviati una mail d'archivio: Appena spedisci o consegni il ricorso, scatta una foto / scansione alle ricevute e inviala al tuo indirizzo email.
Usa un oggetto chiaro nell'email: Inserisci sempre nell'oggetto dell'email il numero di verbale, l'ente accertatore (es. Polizia Locale di Roma) e la targa del veicolo.
Annota il numero di verbale sulla ricevuta: Sulla cartolina della raccomandata o sulla ricevuta di consegna a mano, scrivi a penna il numero del verbale corrispondente, in modo da non confonderla con altre ricevute.

In caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, per procedere con l'impugnazione dinanzi al Giudice di Pace (entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica), occorre trasmettere la documentazione completa in un'unica soluzione.
⚠️ Invia la documentazione entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza per garantire i tempi tecnici di redazione dell'atto. Se la notifica è avvenuta da oltre 30 giorni, il ricorso non è più proponibile.
📝 MODULO DATI PER IMPUGNAZIONE ORDINANZA PREFETTIZIA
(Copia e incolla questo testo nella mail o nell'area riservata della pratica e completa con le risposte)
Allegato Ordinanza: Allegare la scansione dell'Ordinanza di rigetto (anche se già inviata in precedenza).
Data di notifica/ritiro dell'ordinanza: ……………………..
(Se ritirata oltre i 10 giorni dall'avviso di giacenza, la notifica si considera perfezionata al 10° giorno).
Data dell'avviso di giacenza (se applicabile): ……………………..
Destinatario del ricorso originario: Comando Polizia / Prefettura
Modalità di invio originario: Raccomandata A/R / PEC / Consegnato a mano
Data di RICEZIONE del ricorso originario: ……………………..
(Indicare la data di consegna al destinatario, desumibile dall'avviso di ricevimento/cartolina A/R o fornendo il codice a barre di 12 cifre della raccomandata).
Codice Fiscale del ricorrente: ……………………..
(16 caratteri alfanumerici del ricorrente o del legale rappresentante in caso di società).
Audizione personale (se richiesta nel primo ricorso):
Data di ricezione convocazione: ……………………..
Data fissata per l'audizione: ……………………..

Le eventuali comunicazioni saranno inviate alla mail indicata nel modulo, eccezionalmente anche per telefono se indicato.

Sotto il profilo della legalità, non è cambiato nulla.
Il Decreto MIT 125/2026, essendo un mero atto amministrativo regolamentare (fonte secondaria), non ha la forza giuridica per derogare alla legge metrologica nazionale (L. 273/1991), né per superare i principi sanciti dall'art. 25, comma 2, della Costituzione.
La tentata "omologazione d'ufficio" introdotta dal regolamento non sanando la carenza di verifiche preventive da parte dei laboratori accreditati MIMIT, né l'assenza di pubblicazione dei singoli decreti in Gazzetta Ufficiale:
Non sana ex post l'assenza di un'omologazione vera e propria;
Non rende legittimi i verbali emessi con apparecchi solo "approvati";
Costituisce un palese eccesso di potere e una violazione della gerarchia delle fonti.
Gli strumenti rimangono pertanto giuridicamente inesistenti e inefficaci sul piano sanzionatorio, esattamente come prima dell'entrata in vigore del Decreto.

Una richiesta di assistenza, non un ricorso automatico

Compilare il modulo online permette di trasmettere le informazioni necessarie per una valutazione della richiesta. L'eventuale presentazione di un ricorso è una fase distinta, soggetta alle procedure e ai termini previsti dalla normativa applicabile.

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