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Guida all’Accesso agli Atti: Istruzioni, Moduli e Riferimenti Normativi

Come richiedere la visione e copia dei documenti amministrativi relativi ai verbali di autovelox, dai decreti di omologazione ai certificati di taratura MIMIT, secondo la Legge 241/90.

Descrizione

ISTRUZIONI per la compilazione del modulo di accesso agli atti

Le richieste di accesso agli atti sono regolamentate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 22 a 27) e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

La richiesta di accesso agli atti deve essere ben documentata e chiara, oltre a dovere riguardare quanto riportato sul verbale. Molteplici sono i motivi per chiedere la visione degli atti, tra cui:

1. Il Decreto ministeriale (sia esso di omologazione che di approvazione), come previsto dall'art. 192/7 del D.P.R. 495/1992;

2. Copia della Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato il Decreto di cui al punto 1, come da art. 232 del C.d.S.;

3. Certificato di accreditamento annuale del laboratorio presso il Ministero competente (che, a seguito della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, è l'attuale MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Dalla visione dei verbali si potrebbero rilevare ulteriori motivi per richiedere l'accesso agli atti.

Cosa si può chiedere

Può essere richiesta la consultazione o la copia di documenti amministrativi:

• Che il Ministero ha creato o comunque custodisce;

• Legati all’interesse diretto, concreto e attuale di un soggetto per tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, del contenuto di atti (anche interni o non relativi a uno specifico procedimento) detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Cosa NON si può chiedere

In generale, non può essere richiesto l’accesso a informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma.

Riguardo alle tipologie di documento, è escluso il diritto d’accesso:

• Per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

• Nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

• Nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

• Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: questo articolo prevede che "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Chi può fare la richiesta

Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. Si tratta di:

• Singole persone fisiche o giuridiche;

• Organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni di categoria o di tutela dei consumatori).

Come presentare la richiesta

La richiesta deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo di richiesta di accesso a documenti amministrativi.

Nella richiesta occorre:

• Indicare gli estremi del documento ricercato oppure gli elementi che ne consentano l’individuazione;

• Illustrare la motivazione della richiesta, specificando e (se non risulta evidente o noto) dimostrando l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.

La richiesta può essere presentata tramite:

• PEC (Posta Elettronica Certificata) personale (intestata al richiedente);

• PEC non personale (non intestata al richiedente);

• Posta elettronica non certificata;

• Fax;

• Posta ordinaria/raccomandata;

• Consegna a mano.

• Modalità di sottoscrizione:

o Nel caso di invio tramite PEC personale, non è necessario firmare la richiesta.

o Se la trasmissione è fatta con PEC non personale o posta elettronica non certificata, la richiesta è valida:

 Se è sottoscritta con firma digitale;

 Se è sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia di un documento di identità;

 Senza firma, se il richiedente indica nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e allega copia di un proprio documento di identità.

o La richiesta inviata tramite fax o posta deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.

o Quando la consegna è fatta a mano, è possibile firmare la richiesta davanti all’impiegato che la riceve previa esibizione del proprio documento di identità.

A quale ufficio presentare la richiesta

Il modello di richiesta compilato deve essere presentato esclusivamente all’ufficio competente che ha creato il documento o che lo detiene stabilmente.

• Per conoscere i recapiti dell’ufficio competente occorre consultare la sezione del sito "Articolazione degli uffici".

• Per identificare l’ufficio competente, prima di inviare la richiesta, è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

• Se dal tipo di documento richiesto non risultano controinteressati (cioè soggetti che dall’accoglimento della richiesta di accesso potrebbero subire un danno al proprio diritto alla riservatezza), la richiesta può essere presentata anche verbalmente.

Costi

• Gratuito: Non è previsto alcun costo per la consultazione o per il rilascio del documento richiesto in formato elettronico.

• Copia cartacea: Nel caso di rilascio di copie cartacee, è previsto un costo di rimborso delle spese di riproduzione pari a € 0,26 ogni 2 copie, da versare tramite marche da bollo.

• Copia autenticata: Se l’interessato richiede l’autenticazione delle copie, dovrà versare anche l’imposta di bollo vigente.

Termine per la conclusione del procedimento

L’ufficio competente al quale è stata presentata la richiesta deve comunicare all’interessato entro 30 giorni dalla ricezione:

• Se la richiesta è accolta;

• Se l'accesso è rifiutato, limitato o rinviato.

Se la richiesta viene accolta, l’ufficio invia all’interessato il documento oppure gli indica come e dove può consultarlo o ottenerne copia. Se l’interessato non riceve risposta entro 30 giorni, la richiesta si intende respinta (silenzio-rigetto).

I termini di conclusione possono prolungarsi se:

1. La richiesta è irregolare o incompleta: entro 10 giorni l’ufficio comunica all’interessato le irregolarità o le informazioni mancanti; il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta corretta.

2. L’ufficio individua soggetti controinteressati: l’ufficio deve inviare loro copia della richiesta di accesso; entro 10 giorni dalla ricezione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione.

Mancata risposta o risposte fuorvianti

In caso di mancata risposta alla richiesta di accesso agli atti, è possibile procedere ai sensi della sentenza n. 45629/2013 della Corte di Cassazione (Sezione VI Penale).

Tuttavia, prima di adire le vie legali, è opportuno notificare una diffida qualora l'amministrazione non abbia risposto nei termini oppure abbia fornito risposte fuorvianti o incomplete, come richiamato dalla sentenza n. 10585/2018 della Corte di Cassazione (Sezione VI Penale).

Per una valutazione della tua situazione specifica è necessario esaminare il verbale e la documentazione disponibile. Richiedi assistenza.

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