Descrizione
Perché fare ricorso?
Affidarsi agli esperti: la chiave per difendersi da una multa ingiusta
Affidarsi a professionisti competenti è fondamentale quando si affronta una multa per eccesso di velocità. Scopri i vantaggi di avere esperti al tuo fianco per tutelare i tuoi diritti.
In estrema sintesi, consigliamo di presentare ricorso esclusivamente quando vengono accertati vizi oggettivi e sussistono le condizioni e la reale volontà di agire. Le componenti essenziali per un'azione efficace sono duplici: la presenza di solidi presupposti legali e la ferma intenzione di procedere.
Il principio di legalità e il nodo dei Decreti Ministeriali
Il presupposto imprescindibile per la redazione di un verbale è la violazione di una norma di legge vigente, come sancito dall'art. 25 della Costituzione:
"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".
Possiamo affermare con assoluta certezza, avendo esaminato tutte le Gazzette Ufficiali degli ultimi trent'anni, che nessun apparato di rilevamento della velocità — che si tratti di Autovelox, Tutor o Telelaser — dispone di un Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questa mancanza rende di fatto illegittimi i verbali redatti ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada, così come tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano.
Omologazione vs. Approvazione: la differenza fondamentale
Gli strumenti di rilevamento risultano privi della debita omologazione (art. 142, comma 6, C.d.S.). Le diciture riportate nei verbali che fanno riferimento a "omologazione" o "approvazione" sono prive di fondamento giuridico, poiché si tratta di due procedimenti ben distinti:
• L'omologazione: Deve riferirsi sempre e soltanto al modello di apparecchiatura ed essere disposta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy) a firma del Ministro. Eventuali tolleranze possono essere applicate solo sulle riproduzioni.
• L'approvazione: Interviene solo in un secondo momento sui singoli apparecchi riprodotti (art. 345, comma 2, Reg. Esec. C.d.S.) da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), proprio per concedere le tolleranze di legge riconosciute nella misura del 5% (con un minimo di 5 km/h).
La mancata omologazione del modello da parte del Ministero competente impedisce di fornire la prova legale della violazione, in conformità con l'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del C.d.S., l'art. 345, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992 e l'art. 4, comma 3, della Legge n. 168/2002.
Il nostro metodo di verifica
Dopo aver effettuato la registrazione e inviato il verbale, i nostri esperti sono in grado di analizzarlo per stabilire l'effettiva sussistenza dei presupposti di ricorso.
Ricevute le nostre motivazioni tecniche e legali, sarai tu a decidere in piena autonomia se procedere. Ti consigliamo comunque di intraprendere un ricorso soltanto se sei pienamente convinto delle argomentazioni e delle reali probabilità di successo.
Per una valutazione della tua situazione specifica è necessario esaminare il verbale e la documentazione disponibile. Richiedi assistenza.