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Omologazione e approvazione: perché la differenza conta

Palo con dispositivi di rilevazione elettronica

Due termini spesso usati come sinonimi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, indicano procedure diverse. Una guida semplice per orientarsi.

Nel dibattito sulla legittimità degli accertamenti di velocità tramite autovelox, uno dei nodi centrali — troppo spesso liquidato con superficialità dalle amministrazioni locali — riguarda la distinzione tra omologazione e approvazione dell'apparecchiatura. Usati spesso come sinonimi dal linguaggio burocratico, i due termini rappresentano in realtà due concetti giuridicamente e metricamente del tutto distinti.

La distinzione linguistica: il parere dell'Accademia della Crusca

Sul piano puramente semantico, l'Accademia della Crusca ha più volte rimarcato come nel lessico giuridico e tecnico italiano i due vocaboli esprimano significati non sovrapponibili:

Omologazione: Indica l'atto formale con cui si attesta la piena conformità di un prototipo a specifiche norme e prescrizioni tecniche predeterminate. Comporta verifiche strumentali e di laboratorio volte ad accertare che l'apparato funzioni secondo standard certi, ripetibili e misurabili.

Approvazione: Rappresenta una valutazione amministrativa di idoneità o gradimento da parte dell'organo competente. È un'autorizzazione d'uso che riconosce la funzionalità generale del mezzo, ma non certifica di per sé la precisione metrologica né la rispondenza a standard tecnici prefissati.

L'uso indistinto dei due termini genera un'equivocità concettuale che contrasta con la chiarezza richiesta dal diritto pubblico.

La distinzione giuridica e metrologica nel Codice della Strada

Nel nostro ordinamento, l'articolo 45, comma 6, del Codice della Strada disciplina la materia distinguendo chiaramente i due procedimenti. La conferma definitiva della loro non equipollenza è giunta dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 10505/2024), che ha fissato un principio di diritto chiarissimo.

Profilo Omologazione – Approvazione

Natura del procedimento Tecnico-metrologica speciale /-Amministrativa generica

Oggetto del controllo Verifica di laboratorio su tolleranze, interferenze e precisione — Valutazione di idoneità d'uso e conformità formale

Requisito ex art. 142 c. 6 CdS Prescritto tassativamente per la validità del verbale – Procedimento preliminare, non sostitutivo

Valore legale della misurazione Garantisce la fede pubblica e la certezza della misura – Non garantisce la precisione metrologica

L'impatto sulla validità delle sanzioni

L'art. 142, comma 6, CdS stabilisce espressamente che le risultanze delle apparecchiature di rilevamento della velocità costituiscono fonte di prova solo se gli strumenti sono regolarmente omologati.

Un dispositivo munito del solo decreto ministeriale di "approvazione", in mancanza del prescritto procedimento di "omologazione" (che richiede decreti e tabelle di prova specifiche), non offre le garanzie metrologiche previste dalla legge. Di conseguenza, il verbale di contestazione elevato sulla base di un apparecchio semplicemente approvato risulta illegittimo e impugnabile dinanzi all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa.

La tutela della sicurezza stradale deve fondarsi sulla certezza del diritto e sul rispetto rigoroso della gerarchia delle fonti: punire il cittadino con strumenti privi dei requisiti tecnici prescritti dalla legge primaria trasforma l'accertamento in un mero atto d'imperio.

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