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La taratura periodica: cosa ha stabilito la Corte Costituzionale

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Disamina giuridico-metrologica che evidenzia l'illegittimità degli autovelox privi di omologazione e tarati da laboratori privati senza pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (L. 273/91 e Sent. Consulta 113/2015).

Quando si analizza la legittimità delle sanzioni per eccesso di velocità, l'infrastruttura giuridica e metrologica rivela una falla strutturale che va ben oltre la semplice mancanza di omologazione. La Sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale ha stabilito l'obbligo assoluto di taratura periodica per tutti i dispositivi di misurazione, ma l'attuazione di questo principio richiede il rispetto rigoroso della Legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura).

1. La taratura e i parametri degli Istituti Nazionali. La taratura non è una mera verifica formale, ma un'operazione tecnica che deve seguire parametri e riferibilità forniti direttamente dagli Istituti Metrologici Primari (come l'INRIM – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica).In assenza di una previa omologazione metrologica dello strumento — la quale fissa le caratteristiche costruttive, i margini di tolleranza e le procedure d'esame ufficiali — sorge un interrogativo fondamentale: sulla base di quali direttive tecniche viene eseguita la taratura?

Senza un decreto di omologazione che stabilisca i parametri di prova approvati dallo Stato, i protocolli applicati durante le verifiche restano arbitrari e privi di una norma tecnica statale di riferimento.

2. Il nodo dei Laboratori e l'art. 4, comma 2, Legge 273/1991L'articolo 4, comma 2, della Legge 273/1991 disciplina il riconoscimento dei centri di taratura affinché le loro misurazioni abbiano valore legale e garantiscano la "fede pubblica". Un passaggio cruciale riguarda la pubblicazione del decreto di accreditamento o affiliazione in Gazzetta Ufficiale: Garanzia della filiera di riferibilità: La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è una mera formalità burocratica, ma la garanzia pubblica che quel laboratorio è sottoposto al controllo annuale degli Istituti Nazionali. Gli Istituti Primari devono infatti tarare e verificare annualmente i campioni di prima linea e le apparecchiature del laboratorio stesso. Il laboratorio privato senza pubblicazione: Se un laboratorio di taratura opera senza che il proprio riconoscimento o accreditamento sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, esso si qualifica a tutti gli effetti come un laboratorio privato unilaterale/privato non abilitato ai sensi di legge.

3. Il corto circuito giuridico e metrologico. La catena di riferibilità metrologica si spezza in due punti essenziali: Elemento di criticità. Requisito di Legge (L. 273/91 & L. 142 C.d.S.)Stato Reale / Violazione Omologazione dello strumento. Prescritta dall'art. 142 c. 6 C.d.S. per definire le Direttive di prova. Sostituita illegittimamente da mere "approvazioni" amministrative. Qualifica del Laboratorio Pubblicazione del Centro in Gazzetta Ufficiale ex art. 4/2 L. 273/91Verifiche eseguite da soggetti privati non pubblicati in G.U. Controllo Annuale Campioni. Verifiche periodiche degli Istituti Nazionali sui campioni del laboratorio. Assenza di prova pubblica sulla catena di riferibilità metrologica. Conseguenze sulla validità dei verbali. In virtù del richiamo effettuato dalla Consulta con la Sentenza 113/2015 alla Legge 273/1991, una "taratura" eseguita: Senza seguire direttive derivanti da una legittima omologazione; Presso un laboratorio la cui idoneità e catena di riferibilità non sia stata ratificata tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con verifica annuale dell'Istituto Nazionale; rende la misurazione priva di certezza metrologica legale. Il certificato di taratura così rilasciato non assume valore di atto pubblico di fede privilegiata, determinando la nullità insanabile dell'accertamento sanzionatorio per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada.

Fonte: Corte Costituzionale ↗

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