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autovelox: IL flop di censimenti e omologazioni

Autovelox il tentativo di renderli credibili a colpi di decreti

Come funziona la filiera dell'omologazione e perché i censimenti non sanano gli autovelox illegittimi

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un reiterato tentativo, condotto a colpi di decreti dirigenziali e provvedimenti ministeriali, di rendere "credibili" e formalmente inattaccabili strumenti di misurazione della velocità che non hanno mai completato il rigoroso percorso normativo previsto dalla legge.

L’ultimo atto di questa parabola è rappresentato prima dal censimento nazionale e, più di recente, dal Decreto Ministeriale n. 125/2026. Si tratta di un'impostazione che stravolge la gerarchia delle fonti e le basi della metrologia legale: si tenta infatti di far diventare "omologati" ex post apparecchi che non hanno mai ottenuto la preventiva omologazione di modello da parte degli istituti tecnici dello Stato.

La procedura di legge: la tracciabilità e la vigilanza del MIT

Per comprendere l'illegittimità di queste sanatorie amministrative, occorre esaminare la procedura che la legge impone per l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità:

Omologazione del modello originario (Art. 142, c. 6, CdS): il prototipo dello strumento deve superare le prove metrologiche presso gli enti tecnici preposti per verificare la precisione della misurazione.

Dichiarazione di conformità del costruttore: per ogni singolo esemplare prodotto e venduto agli Enti locali, il costruttore deve rilasciare un attestato che certifichi la perfetta identità tra quell'apparecchio e il prototipo omologato.

Il potere di vigilanza e controllo del MIT (Art. 192, comma 8, D.P.R. 495/1992): la norma attribuisce espressamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la facoltà e il dovere di effettuare controlli e verifiche sugli strumenti in circolazione. Per poter esercitare tale vigilanza, il Ministero deve acquisire preventivamente la dichiarazione di conformità inviata dal costruttore.

Rilascio dell'attestazione (Art. 345, comma 2, D.P.R. 495/1992): a seguito della verifica della conformità e dell'acquisizione dei dati, il Ministero rilascia l'attestazione di approvazione/omologazione per il singolo strumento.

Se questa filiera procedurale fosse stata seguita regolarmente, il Ministero avrebbe saputo fin dal primo momento quanti apparecchi esistevano sul territorio, a chi appartenevano e dove erano installati.

Il paradosso del censimento: la sanatoria degli irregolari

La mancanza di questa tracciabilità legale ha prodotto il caos odierno: per decenni gli organi di vigilanza non hanno tenuto un registro di quali e quanti autovelox stessero operando sulle strade italiane.

La scelta di ricorrere a un "censimento" ministeriale per sanare questa lacuna costituisce una palese aporia logica e giuridica. Pretendere di regolarizzare uno strumento privo di omologazione originaria attraverso l'iscrizione in una banca dati equivale a sostenere che, una volta censita la popolazione, anche gli irregolari diventino automaticamente cittadini regolari.

Mentre l'automobilista viene sanzionato in modo inflessibile tramite banche dati automatizzate per il giorno di ritardo sulla revisione o sull'assicurazione RCA, agli enti accertatori viene concessa una "zona franca" in cui la mancanza dei requisiti di legge viene sanata a posteriori con meri decreti d'ufficio.

Il parallelo: cosa accadrebbe negli altri settori?

L'idea di un'omologazione "collettiva" o d'ufficio sancita per decreto costituisce un precedente pericoloso. Proviamo ad applicare lo stesso criterio ad altri ambiti regolamentati a tutela della sicurezza e della salute pubblica:

Settore farmaceutico: cosa accadrebbe se il Ministero della Salute dichiarasse approvati in blocco tutti i farmaci diffusi sul mercato, pur in assenza delle sperimentazioni cliniche e delle certificazioni dei laboratori autorizzati?

Settore automobilistico: cosa accadrebbe se la Motorizzazione rilasciasse l'omologazione a lotti di veicoli mai sottoposti ai crash test obbligatori?

In ambito stradale, la necessità di tutelare i bilanci degli enti locali e il gettito delle sanzioni ha finito per prevalere sul rispetto del diritto e della metrologia (Legge 273/1991).

Conclusioni

Un decreto dirigenziale o ministeriale non ha la forza giuridica di derubricare le prescrizioni di una legge ordinaria come il Codice della Strada. Senza la preventiva omologazione del modello, la conformità del singolo esemplare e il relativo tracciamento presso il MIT ai sensi degli artt. 192 e 345 del Regolamento, qualsiasi rilevazione della velocità rimane priva del necessario fondamento metrologico e legale.

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