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Decreti salva-multe e autovelox: la scorciatoia amministrativa che ferisce la metrologia e il diritto

Opinione personale dell’autoreQuesto contenuto esprime considerazioni personali e si distingue dalle informazioni fattuali e dai riferimenti normativi.

Un'analisi critica sul recente Decreto Ministeriale 125/2026 e sulle procedure di censimento usate per sanare ex post la mancata omologazione degli autovelox. Tra aporie giuridiche e disparità di trattamento, ecco perché le sanatorie amministrative non possono sostituire i controlli tecnici e la certezza del diritto previsti dalla legge.

Decreti "salva-multe", censimenti ed equiparazioni: la scorciatoia amministrativa contro il diritto e la metrologia

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un reiterato tentativo, condotto a colpi di decreti dirigenziali e provvedimenti ministeriali, di rendere "credibili" e formalmente inattaccabili strumenti di misurazione della velocità che, nei fatti, non hanno mai completato il percorso normativo previsto dalla legge.

L’ultimo atto di questa parabola è rappresentato prima dal censimento nazionale e, più di recente, dal Decreto Ministeriale n. 125/2026. Un'impostazione che solleva interrogativi organizzativi e giuridici: si cerca infatti di far diventare "omologati" ex post apparecchi che mai hanno ottenuto il preventivo e rigoroso benestare degli istituti tecnici dello Stato né le verifiche metrologiche previste dall'ordinamento principale.

Il paradosso del censimento: la sanatoria degli irregolari

La logica del censimento introdotta negli ultimi provvedimenti presenta un'evidente aporia logica e giuridica. Pretendere di regolarizzare un dispositivo attraverso la semplice iscrizione in un elenco o in una banca dati equivale a sostenere che, una volta censita la popolazione, anche gli irregolari diventino automaticamente cittadini regolari.

Se nel corso dei decenni si fosse seguita la procedura di omologazione del modello prevista dalla legge (e confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 10505/2024), il censimento ministeriale sarebbe stato del tutto superfluo.

Infatti, il quadro normativo disegnato dal D.P.R. 495/1992 prevede un meccanismo d'ispezione e tracciabilità chiaramente delineato:

1. Il potere di controllo del MIT (Art. 192, comma 8, D.P.R. 495/1992): tale disposizione stabilisce la facoltà e la possibilità per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di effettuare le necessarie verifiche e i controlli di vigilanza sugli strumenti. Tuttavia, questo potere di controllo presuppone l'acquisizione preventiva della dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore per ciascun esemplare prodotto, attestante la rispondenza al prototipo omologato.

2. L'attestazione di approvazione/omologazione (Art. 345, comma 2, D.P.R. 495/1992): solo a seguito di questa trasmissione e del superamento delle verifiche il Ministero è nelle condizioni di rilasciare il certificato/attestazione prescritta, conoscendo in modo certo la matricola, la destinazione e l'idoneità tecnica dell'apparecchio.

Se questa filiera fosse stata rispettata:

• Il Ministero avrebbe posseduto fin dal primo momento il quadro completo di tutti gli strumenti legalmente immessi sul mercato.

• Sarebbero stati noti gli enti proprietari e le scadenze dei controlli.

• Sarebbe stata censita e autorizzata la precisa dislocazione sul territorio nazionale.

La disparità di trattamento: i controlli sui cittadini e l'anarchia sugli strumenti

L'assenza di questo tracciamento preventivo ha generato per anni una situazione paradossale. Da un lato, il cittadino automobilista è sottoposto a rigorosi controlli automatizzati e sanzioni immediate per la verifica della copertura assicurativa RCA, della revisione periodica e della conformità del veicolo. Dall'altro, gli organi preposti alla vigilanza non disponevano perfino di un inventario di quali e quanti apparecchi fossero installati lungo le strade, né di quali requisiti metrologici effettivi godessero.

Si è preteso un rispetto maniacale delle regole da parte dei conducenti, garantendo al contempo una sorta di "zona franca" procedurale agli enti accertatori e alle ditte fornitrici degli autovelox.

L'"omologazione collettiva": una forzatura senza precedenti

L'ulteriore tentativo di operare una sorta di "omologazione collettiva" o di sanatoria generalizzata tramite il DM 125/2026 rappresenta un precedente concettualmente pericoloso.

Proviamo a trasferire lo stesso identico principio ad altri settori regolamentati a tutela della salute pubblica o della sicurezza:

• In campo farmaceutico: cosa accadrebbe se il Ministero della Salute decidesse di dichiarare approvati e "omologati" in blocco farmaci privi delle relative sperimentazioni cliniche e certificazioni dei laboratori autorizzati, solo perché già diffusi nelle farmacie?

• In campo automobilistico: cosa accadrebbe se si rilasciasse l'omologazione di serie a veicoli da immatricolare senza i necessari crash test e senza il certificato di omologazione del tipo rilasciato dalla Motorizzazione?

Nella metrologia e nella sicurezza stradale, tuttavia, la fretta di tutelare i bilanci degli enti locali e l'incasso delle sanzioni ha finito per prevalere sulla rigida applicazione del diritto e sulle garanzie metrologiche (Legge 273/1991).

La certezza del diritto non è un optional

Un atto amministrativo di rango secondario o dirigenziale non può travalicare la legge ordinaria né sanare ex post la mancanza dei decreti di omologazione originari previsti dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada. La certezza del diritto e la sicurezza stradale non si costruiscono con le sanatorie o con i censimenti riparatori, ma con la rigida conformità tecnica degli strumenti alla normativa statale vigente.

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