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Autovelox e D.M. 125/2026: perché la “finta” omologazione non salva le multe

Opinione personale dell’autoreQuesto contenuto esprime considerazioni personali e si distingue dalle informazioni fattuali e dai riferimenti normativi.

Il D.M. 125/2026 tenta di equiparare l'approvazione all'omologazione degli autovelox con una "finzione giuridica". Scopri perché la norma violerebbe la legge metrologica e la gerarchia delle fonti, rendendo i verbali ancora contestabili.

Autovelox e D.M. 125/2026: la “finzione” dell’Articolo 6 non sana l’assenza di omologazione
La recente riforma ministeriale sulle apparecchiature per il rilevamento della velocità prometteva di mettere la parola fine alla tempesta giudiziaria scatenata dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, la scorciatoia giuridica dell’equiparazione ex lege tra "approvazione" e "omologazione" rischia di trasformarsi nell'ennesimo boomerang per le amministrazioni comunali, infrangendosi contro i principi fondamentali della metrologia legale e della gerarchia delle fonti del diritto.

Le comiche al Ministero dei Trasporti: la bacchetta magica del «si intende»
Nel surreale teatro della burocrazia italiana, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sembrano aver scoperto la magia. Perché affrontare iter complessi, sostenere costi di ricerca e superare severi test metrologici di laboratorio quando basta una semplice spolverata di "finzione giuridica"? Con il Decreto Ministeriale 8 giugno 2026, n. 125, le istituzioni hanno tentato di risolvere all'istante il cronico nodo degli autovelox mai omologati impugnando la bacchetta magica del «si intende».

L'operazione tentata all'articolo 6 del provvedimento ha contorni quasi comici per il paradosso logico che introduce nell'ordinamento. È come se il Ministero della Salute decidesse improvvisamente di decretare:

«Da oggi, chiunque abbia guardato tutte le stagioni di Grey's Anatomy SI INTENDE laureato in Medicina e abilitato alla chirurgia d'urgenza».

Oppure come se l'Agenzia delle Entrate stabilisse con una circolare che:

«Se il tuo conto in banca mostra un saldo di 10 Euro, SI INTENDE per decreto ministeriale che tu ne possieda un milione!».

Fuori di metafora, la mossa del dicastero costituisce un'operazione d’imperio definibile a tutti gli effetti come una fictio iuris: dichiarare con un tratto di penna che i dispositivi già approvati ai sensi del D.M. 282/2017 «si intendono omologati a tutti i fini del decreto». Un mero artifizio di cancelleria ideato per blindare i verbali contestati e salvare migliaia di apparecchi a rischio spegnimento.

Ma rimodellare la realtà per via burocratica non basta a superare gli scogli scientifici e giuridici: l'esito scontato sarà solo quello di scatenare un’ulteriore e massiccia contesa giudiziaria davanti ai Giudici di Pace e ai Tribunali di tutta Italia.

1. L’equivoco linguistico e giuridico: il parere dell'Accademia della Crusca
La pretesa di equiparare d'ufficio approvazione e omologazione si scontra prima di tutto con la rigorosa semantica del diritto. È intervenuto autorevolmente il Prof. Federico Bambi, docente di lingua del diritto ed esperto dell'Accademia della Crusca, ricordando che i due termini non sono affatto sinonimi intercambiabili:

L’Approvazione: è un atto amministrativo a carattere essenzialmente autorizzatorio. Con esso l'amministrazione riconosce che uno strumento possiede requisiti generali idonei all'uso, ma senza sottoporlo a una verifica metrologica predeterminata su parametri scientifici vincolanti.

L’Omologazione: è un procedimento complesso, formale e vincolato, svolto obbligatoriamente a monte. Serve ad accertare la perfetta conformità del prototipo a precise norme tecniche di metrologia legale a tutela della fede pubblica e della certezza delle misurazioni.

Cambiare l’etichetta a un atto a posteriori non ne muta la natura procedimentale: l'omologazione richiede prove sul campo e in laboratorio, non una dicitura modificata su un foglio di carta.

2. L'insegnamento della sicurezza industriale (ex ISPESL / D.Lgs. 619/1980)
La procedura d'omologazione di un misuratore di velocità risponde alla medesima ratio delle rigide omologazioni preventive industriali svolte storicamente dall'ISPESL (oggi INAIL) per i macchinari complessi o i recipienti sotto pressione.

In tutti i settori in cui sono in gioco la sicurezza pubblica e i diritti dei cittadini, non basta una dichiarazione unilaterale dell'amministrazione. Occorrono:

Il deposito dei fascicoli tecnici e degli schemi costruttivi;

Prove strumentali severe condotte da organismi terzi e indipendenti;

L'emissione di un decreto di omologazione fondato su tolleranze ed errori massimi tollerabili definiti per legge.

In campo industriale nessun organo di vigilanza accetterebbe mai una "omologazione per presunzione". Applicare questo criterio agli autovelox significa creare una pericolosa eccezione a danno dei cittadini.

3. Il cortocircuito metrologico: impossibile tarare senza omologazione
L’aspetto più critico dal punto di vista tecnico riguarda la catena di riferibilità metrologica (garantita dalla Legge 273/1991).

Per eseguire la taratura periodica obbligatoria — sancita dalla Corte Costituzionale con la celebre sentenza n. 113/2015 — i laboratori accreditati devono confrontare il funzionamento del singolo dispositivo con un campione nazionale di riferimento. Tuttavia:

I parametri scientifici, i margini d'errore accettabili e le tolleranze di misurazione possono essere stabiliti solo ed esclusivamente dagli Istituti Scientifici Specializzati e Terzi (come l’INRiM – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) in fase di omologazione del prototipo.

Pretendere di "tarare" uno strumento che non è mai stato omologato alla nascita crea un insanabile cortocircuito logico: mancano i parametri scientifici ufficiali con cui effettuare il confronto.

Senza la base dell'omologazione preventiva, qualsiasi successiva "taratura" è un'operazione puramente formale, del tutto priva di valore legale e scientifico.

4. La disapplicazione della norma da parte dei Giudici (Gerarchia delle fonti)
Infine, il principio fondamentale della gerarchia delle fonti rende l'operazione ministeriale del tutto illegittima:

La norma primaria prevale sempre sulla norma secondaria (Codice della Strada > Decreto Ministeriale).

L'art. 142, comma 6, del Codice della Strada (fonte primaria di rango legislativo) impone espressamente e in modo vincolante l’omologazione dei dispositivi.

La Corte di Cassazione (da ultimo con la fondamentale ordinanza n. 10505/2024) ha chiarito in modo inequivocabile che approvazione ed omologazione sono procedure distinte e non sovrapponibili, rendendo nulle le sanzioni derivanti da apparecchi solo approvati.

Un Decreto Ministeriale (fonte secondaria) non ha il potere giuridico di derogare, modificare o svuotare di contenuto una legge dello Stato.

L’art. 6 del D.M. 125/2026 è dunque destinato a essere disapplicato dai Giudici di Pace e dai Tribunali ordinari di tutta Italia. La certezza del diritto, la tutela del cittadino e la fede pubblica non si fabbricano per decreto con la bacchetta magica, ma richiedono il rispetto rigoroso delle procedure previste dalla legge.

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